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Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle
attivita' di servizio pubblico affidate;b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Consorzio Arezzo Revisioni e Collaudi Società Cooperativa
1) EFFETTUARE LE REVISIONE DEI VEICOLI E MOTOVEICOLI A MOTORE E DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI COSI' COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E DALLE RELATIVE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI; 2) ESERCITARE LE ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122; 3) PROMUOVERE SISTEMI DI ACQUISTO COLLETTIVO DI BENI E SERVIZI, STIPULARE CONVENZIONI VANTAGGIOSE PER GLI ASSOCIATI NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, SVOLGERE AZIONE CALMIERATRICE PROVVEDENDO ALL'APPROVVIGIONAMENTO PER CONTO DEI CONSORZIATI DELLE ATTREZZATURE E STRUMENTI DI LAVORO AD ESSI OCCORRENTI, NONCHE' OGNI ALTRA ATTIVITA' MUTUALISTICA TENDENTE AL CONSOLIDAMENTO ED ALLO SVILUPPO DEL SOCI; 4) PARTECIPARE DIRETTAMENTE E/O ORGANIZZARE LA PARTECIPAZIONE A GARE, AD APPALTI ED A LICITAZIONI SIA PRIVATE CHE PUBBLICHE, ONDE CONTRIBUIRE E COLLABORARE ALLA RICERCA DI LAVORO MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI COMMESSE DA AFFIDARE DIRETTAMENTE O IN PARTE IN ESECUZIONE ALLE IMPRESE SOCIE SECONDO CRITERI E MODALITA' CHE SARANNO STABILITI DAL REGOLAMENTO INTERNO O DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO; 5) NOLEGGIARE E/O ACQUISTARE MACCHINE O ATTREZZATURE ATTE A COMPLETARE TUTTE LE ATTIVITA' DELLE AZIENDE ASSOCIATE NONCHE' ORGANIZZARE SERVIZI COMUNI PER L'UTILIZZO DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE SPECIALI; 6) PROMUOVERE L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI CONSORZIATI E LORO MAESTRANZE PROVVEDENDO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IMPRENDITORI E ALLA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' OCCORRENTI ALLE IMPRESE CONSORZIATE; 7) SVOLGERE PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA, DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E DI RIDUZIONE DEL COSTI DI PRODUZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLE TECNICHE GESTIONALI; 8) ACQUISTARE IN COMUNE BENI STRUMENTALI E MATERIE PRIME SUSSIDIARIE; 9) ACQUISIRE, COSTRUIRE E GESTIRE IN COMUNE STRUTTURE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI E PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI; 10) PRESTARE CONSULENZE E ASSISTENZA TECNICA; 11) EFFETTUARE IL CONTROLLO QUALITATIVO DEI PRODOTTI DELLE IMPRESE CONSORZIATE; 12) CREARE MARCHI DI QUALITA' E COORDINARE L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI DAI SOCI; 13) GESTIRE CENTRI MECCANOGRAFICI E CONTABILI O ALTRI SERVIZI IN COMUNE; 14) SVOLGERE OGNI ALTRA ATTIVITA' COMUNQUE ATTINENTE, CON LE FINALITA' DELLA LEGGE N. 240 DEL 21 MAGGIO 1981 ED OGNI ALTRA DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CONSORZI. LA SOCIETA' COOPERATIVA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE (ANCHE NELLA FORMA LEASING PASSIVI) NECESSARIE ED UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E PERTANTO POTRA' ACQUISTARE BENI MOBILI ED IMMOBILI, CONTRARRE MUTUI, CONCEDERE IPOTECHE SUI BENI SOCIALI NONCHE' CONCEDERE FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA REALE E PERSONALE. ATTIVITA' TUTTE, COMUNQUE, QUESTE ULTIME, NON DIRETTE AL COLLOCAMENTO PRESSO TERZI OVVERO ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO, OVVERO RIVOLTE AL PUBBLICO, MA TUTTE STRUMENTALI E FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEL PRESENTE ARTICOLO. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE CON TERZI.
Nessun onere
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
Presidente dott. Teodoro Manfreda
Compenso Lordo Euro 1.500,00
Gettoni presenza Euro 800,00
Totale compenso lordo erogato Euro 2.300,00
Rappresentati negli organi di governo
Risultati di bilancio
2021 € 4
2020 € 3
2019 € 17
2018 € 6