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Enti controllati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 commi 2, 3

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

Enti controllati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 commi 2, 3

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

Aci Arezzo Promoservice S.r.l.

La società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell’ambito degli scopi dell’Automobile Club d’Italia (A.C.I. – Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1) L’AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all’Automobile Club Arezzo;
2) LA PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell’automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

In tali ambiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può:

1) effettuare la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti del settore dell’impiego dell’automobile e del soddisfacimento dei bisogni dell’automobilista, il tutto a favore in particolare dell’Automobile Club Arezzo e delle società collegate o dei loro associati;
2) svolgere attività di assistenza e consulenza automobilistica anche sotto forma di delegazione indiretta dell’Automobile Club a favore dei soci e dell’utenza in genere;
3) promuovere ed organizzare attività e corsi di educazione e sicurezza stradale, compresa la realizzazione di strutture fisse e mobili;
4) gestire scuole guida per il conseguimento della patente per le diverse categorie esistenti;
5) svolgere attività pubblicitaria, di marketing, di ricerca di mercato e di acquisto di oggetti promozionali, funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali;
6) promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, mostre e conferenze nel settore dell’automobilismo, della circolazione e della mobilità;
7) organizzare e gestire il soccorso stradale;
8) realizzare e gestire attività ricreative, educative, sportive, culturali, dello spettacolo, turistiche e di pubblico esercizio legate al settore automobilistico, per il conseguimento delle finalità istituzionali;
9) svolgere ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca, rilevazione dati, e progetti in genere in ordine alla mobilità ed alla circolazione stradale;
10) esercitare attività editoriale nel campo della stampa periodica, in quello librario e sotto tutte le altre forme anche radiotelevisive attinenti al settore automobilistico in genere;
11) assumere appalti strumenti per conto degli enti pubblici soci, funzionali alla realizzazione degli scopi sociali;
12) gestire asset mobiliari, immobiliari e dei rami d’azienda di proprietà o comunque nella disponibilità a qualsiasi titolo degli enti soci o della società stessa;
13) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in Società, Imprese, enti, consorzi od organismi aventi come campo di operatività il settore dell’utenza automobilistica in senso specifico, diretto o indiretto, od aventi scopi affini, complementari o strumentali in relazione all’oggetto principale preindicato.

La Società potrà compiere, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, anche riferite ai propri rami d’azienda, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale.

La società effettua oltre l’ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

 

SCARICA - ATTO COSTITUTIVO SOCIETA' (aggiornamento del 22/09/2022)

Partecipazione dell'ente
Misura di partecipazione: 100%
Durata dell'impegno: 31/12/2050
Oneri complessivi:

2023 270.000 €
2022 300.000
2021 305.130 €
2020 374.836 €
2019 357.179

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico

Presidente CDA - Dott. Bernardo Mennini - Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico
Consigliere CDA - Silvia Capacci -  Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico
Consigliere CDA - Alessandra Rosa - Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico

Trattamento economico spettante agli amministratori : € 0,00

Rappresentati negli organi di governo

Risultati di bilancio

2023 € 15.557

2022 € 13.356

2021 € 9.145

2020 € 9.358

2019 € 7.389

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilitą dell'incarico: https://arezzo.aci.it/amministrazione-trasparente/archiviofile/arezzo/dich%20Aci%20Arezzo%20Promo.pdf
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilitą al conferimento dell'incarico: https://arezzo.aci.it/amministrazione-trasparente/archiviofile/arezzo/dich%20Aci%20Arezzo%20Promo.pdf

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Contratto di servizio promo.pdf
(Pubblicato il 31/05/2022 - Aggiornato il 31/05/2022 - 391 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Disciplinare.pdf
(Pubblicato il 31/05/2022 - Aggiornato il 31/05/2022 - 484 kb - pdf)
Contenuto creato il 12-11-2020 aggiornato al 25-09-2024
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